Nella complessa rete del sistema giudiziario italiano, c’è un aspetto fondamentale che spesso passa inosservato ma che è vitale per garantire un accesso equo alla giustizia: il gratuito patrocinio.
In questo articolo esploreremo cos’è, chi ne ha diritto, come richiederlo e molto altro, in modo da rendere questa preziosa risorsa comprensibile per tutti.
Il Gratuito Patrocinio, o patrocinio a spese dello Stato, è un diritto fondamentale che consente alle persone economicamente svantaggiate di avere accesso a un’assistenza legale senza dover affrontare oneri finanziari proibitivi.
L’istituto del gratuito patrocinio trova il suo fondamento nell’art. 24 c. 3 della Costituzione; la norma, infatti, stabilisce che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Si sostanzia nel diritto alla cosiddetta difesa tecnica, ossia ad essere assistiti nel processo da un esperto.
Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) – art. 6 c. 3 lett. C – «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia». La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).
Il Gratuito Patrocinio, o patrocinio a spese dello Stato, è un diritto fondamentale che consente alle persone economicamente svantaggiate di avere accesso a un’assistenza legale senza dover affrontare oneri finanziari proibitivi.
Chi ne ha diritto?
Tutti coloro che dimostrino di trovarsi in una situazione di indigenza economica, il cui reddito annuo riferibile all’anno precedente la richiesta sia inferiore a Euro 11.746,68.
Chi non ne ha diritto?
Sono esclusi dal beneficio (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.),
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,
- reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).
Quali Redditi Devono Essere Considerati?
Devono essere considerati tutti i redditi, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, nonché eventuali redditi da capitale.
Si prende in considerazione il reddito lordo o netto?
Si considera il reddito complessivo del richiedente, composto da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR).
Anche il reddito dei familiari conviventi può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del reddito complessivo, ma in tal caso, il limite viene innalzato di Euro 1.032,91 per ognuno di loro (art. 92 DPR 115/2002).
A titolo esemplificativo, se la famiglia è composta da due persone, il cui reddito complessivo annuo è pari a Euro 12.000,00, l’indagato o imputato potrà comunque beneficiare del Gratuito Patrocinio perché il limite fissato per poterne beneficiare sarà di Euro 12.746,68, anziché 11.746,68.
Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:
La persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;
il minore straniero non accompagnato – (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;ù
Come chiedere il Gratuito Patrocinio?
La richiesta può essere presentata tramite un’apposita istanza che dovrà essere indirizzata al Giudice procedente, ossia quello nominato a giudicare.
Documenti da presentare:
- la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente
- la fotocopia del codice fiscale
- copia del permesso di soggiorno (se extracomunitario)
- lo stato di famiglia
- l’autocertificazione sul reddito (o certificazione dell’autorità consolare in caso di soggetto extracomunitario)
- copia dei documenti necessari per valutare la fondatezza della domanda.