NewsQual è la pena per il traffico di sostanze stupefacenti?

12 Giugno 2024

 

Il traffico di sostanze stupefacenti, comunemente noto come spaccio di droga, è uno dei reati più comuni in Italia. Proprio tale diffusione ha spinto il legislatore a prevedere pene particolarmente severe, nel tentativo di arginare e reprimere un fenomeno gravemente pericoloso tanto per la salute (art. 32 Cost.) quanto per la sicurezza e l’ordine pubblico.

La norma di riferimento è l’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. Stupefacenti), il quale è stato definito dalle SS.UU. della Cassazione nella sent. n. 51063/2018, come una norma mista cumulativa (disposizione a più norme) e norma mista alternativa (norma a più fattispecie). L’art. 73 infatti contiene al suo interno diverse ipotesi di reato ciascuna punita con pene differenti.

Prima di passare in rassegna i singoli commi dell’art. 73 occorre segnalare che il reato in oggetto è un tipico esempio di norma penale parzialmente in bianco, ossia di norma il cui precetto viene integrato da atti normativi dal contenuto tecnico di fonte secondaria. In particolare ci si riferisce a 4 tabelle predisposte e revisionate periodicamente dal Ministero della Salute nelle quali vengono inserite le sostanze definite stupefacenti o psicotrope il cui traffico, produzione o detenzione è giustappunto sanzionato penalmente.

In base a queste tabelle è possibile distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere. Le prime (es. cocaina, eroina, fentanil, LSD etc..) rientrano nella I tabella, le seconde invece (cannabis e suoi derivati) rientrano nella II tabella. Nelle restanti tabelle troviamo i medicinali che vengono equiparati alle droghe pesanti o leggere.

Tale summa divisio, messa in discussione dalla L. 49/2006 (c.d. legge Fini-Giovanardi) poi dichiarata incostituzionale da Corte Cost., sent. n. 32/2014,  garantisce un trattamento sanzionatorio differenziato tra coloro che spacciano droghe pesanti e coloro che spacciano droghe leggere, in ragione del diverso grado di offensività che le suddette condotte hanno nei confronti dei beni giuridici tutelati.

DROGHE PESANTI

I commi 1 e 1 bis puniscono con la pena della reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da Euro 26.000 a Euro 260.000 chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 (autorizzazione del Ministero della Salute), coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I (droghe pesanti).

Il comma 2 punisce invece con la pena della reclusione da 6 a 22 anni e con la multa da Euro 26.000 a Euro 300.000 chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14.

DROGHE LEGGERE

Il comma 4 punisce con la pena della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da Euro 5.164 a Euro 77.468 chiunque pone in essere le condotte descritte supra  con riguardo alle sostanze contenute nella tabella II (droghe leggere).

SPACCIO DI LIEVE ENTITA’

Il comma 5 dell’art. 73 prevede una autonoma fattispecie di reato che si riferisce tanto alle condotte punibili che hanno ad oggetto le droghe pesanti quanto quelle leggere.

Nello specifico punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità.

Inoltre quando, pur essendo il fatto di lieve entità, la condotta assuma caratteri di non occasionalità la pena prevista è della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329.

L’ipotesi di reato prevista dall’art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990 appena analizzata è il risultato di una recente novella operata dal legislatore con il D.L. 15 settembre 2023 (c.d. Decreto Caivano) e convertito con L. 13 novembre 2023 n. 159, adottato a seguito di gravi fatti di cronaca che hanno suscitato particolare indignazione presso l’opinione pubblica e volta ad inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma ( prima si prevedeva una pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni che consentiva, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, di definire il procedimento penale utilizzando l’istituto della messa alla prova ex art. 168 bis c.p.).

 

Avvocato Andrea Busà - P.iva 14222851009