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Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova. Trovano la loro disciplina negli artt. 266 e ss. del codice di procedura penale. Nella fase delle indagini preliminari, le intercettazioni rappresentano per gli investigatori uno strumento particolarmente efficace. I più recenti approdi tecnologici hanno infatti consentito a questo mezzo di ricerca della prova di diventare incredibilmente penetrante nella vita privata dei cittadini, essendo in grado di fornire elementi di prova che altrimenti difficilmente gli investigatori potrebbero acquisire.
Proprio per tali ragioni la disciplina in materia di intercettazioni è sovente oggetto di interventi legislativi di riforma. La materia, infatti, si presenta particolarmente delicata in quanto necessita di essere bilanciata con alcune libertà fondamentali sancite in Costituzione. Si pensi, ad esempio, al diritto alla riservatezza ex art. 15 Cost. secondo il quale:
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”
Da qui deriva il non facile bilanciamento tra diritto alla privacy ed esigenze di giustizia che rende tale disciplina oggetto di aspri dibattiti.
INTERCETTAZIONI: COME FUNZIONANO E QUANTI TIPI NE ESISTONO
Come anticipato sopra, le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova di un reato. Pertanto, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari di disporre le intercettazioni. Quest’ultimo procede con decreto quando ne sussistano i presupposti.
Oltre alle due condizioni testé citate, occorre segnalarne una terza. Infatti, non per tutti i reati possono essere disposte intercettazioni. Ai sensi dell’art. 266 c.p.p. le stesse sono consentite solo nei procedimenti relativi ai reati seguenti:
- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- delitti di pornografia minorile e adescamento di minori;
- delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale;
- delitto di atti persecutori.
- delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose.
Ciò precisato, va detto che ai sensi dell’art. 268 c.p.p. le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica, salvo i casi nei quali tali impianti non risultino idonei o sufficienti ed esistano eccezionali ragioni di urgenza per cui le operazioni possono essere compiute mediante le dotazioni della polizia giudiziaria.
Quando invece si procede ad intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche la procura può avvalersi anche di impianti appartenenti a privati.
Una volta effettuate le intercettazioni, queste vengono registrate e ne viene redatto verbale.
Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle conversazioni intercettate che siano rilevanti ai fini delle indagini, nonché anche quelle a favore dell’indagato.
Occorre a questo punto elencare quali sono i tipi di intercettazione previsti dal nostro ordinamento, che si analizzeranno nei paragrafi successivi. La disciplina codicistica ne conosce due tipi:
- Le intercettazioni tra assenti;
- Le intercettazioni tra presenti;
LE INTERCETTAZIONI TRA ASSENTI
In assenza di una definizione codicistica, lo strumento delle intercettazioni è stato delineato dalla Cassazione come quella “ captazione, ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, dal contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori.” ( Cass. Pen., SS.UU., 28 maggio – 24 settembre 2003 n. 36747)
In particolare, le intercettazioni tra assenti rappresentano la forma tradizionale di intercettazione. Tra queste annoveriamo le tipiche intercettazioni telefoniche e quelle di comunicazioni informatiche o telematiche.
Le stesse hanno pertanto ad oggetto le comunicazioni intercorrenti tra persone che non si trovano fisicamente nello stesso luogo nel momento in cui comunicano.
LE INTERCETTAZIONI TRA PRESENTI. IL TROJAN O CAPTATORE INFORMATICO
Le intercettazioni tra presenti, meglio note come intercettazioni ambientali, sono previste dall’art. 266, co. 2, c.p.p..
Le stesse hanno ad oggetto conversazioni intercorrenti tra persone che si trovano fisicamente nel medesimo luogo.
Dette intercettazioni possono essere effettuate mediante l’apposizione di microspie (cosiddette cimici) nei luoghi dove si ritiene che si possano acquisire informazioni utili alle indagini e nel caso in cui si debba procedere all’interno del domicilio, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Altro strumento assicuratoci dal progresso tecnologico, per mezzo del quale è possibile eseguire intercettazioni ambientali, è il captatore informatico, anche noto come trojan.
Si tratta di un virus che viene installato da remoto all’interno di un dispositivo digitale, più specificamente nel sistema operativo dello stesso (computer, smartphone, tablet ecc…). Una volta inoculato, gli investigatori non solo hanno la possibilità di accedere ai flussi di dati transitanti sul dispositivo bersaglio, ma possono anche controllare da remoto alcune funzioni dello stesso. Ad esempio sarà possibile tanto accendere la videocamera ed il microfono quanto registrare immagini, video e audio in tempo reale.
Pertanto l’attivazione del microfono da remoto al fine di registrare i suoni nell’ambiente circostante costituisce a tutti gli effetti una intercettazione di comunicazioni tra presenti.
L’evidente invasività di tale strumento investigativo ha spinto il legislatore a richiedere dei requisiti di utilizzo più stringenti rispetto a quelli previsti per le intercettazioni classiche.
In particolare, oltre alle condizioni richieste per tutti i tipi di intercettazione di cui si è detto in precedenza, per l’attivazione del captatore informatico, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., è altresì necessario:
- La dimostrazione delle specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità di svolgimento delle indagini;
- l’indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.
Tali ulteriori requisiti non sono necessari quando si procede per delitti particolarmente gravi come reati di mafia o alcuni delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A..
DURATA DELLE INTERCETTAZIONI
Secondo l’art. 267, co. 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni indica anche le modalità e la durata delle operazioni.
La durata non può comunque eccedere i 15 giorni, ma laddove permangano i presupposti originari, può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per più periodi successivi di 15 giorni ciascuno.
L’UTILIZZO IN ALTRI PROCEDIMENTI PENALI
Una norma che risulta essere periodicamente fonte di aspri dibattiti è proprio quella contenuta nell’art. 270 c.p.p., che disciplina l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte. Il rafforzamento o meno del divieto in esso contenuto, infatti, contribuisce a determinare un aumento o una diminuzione del perimetro d’azione dei poteri investigativi, in maniera inversamente proporzionale alle garanzie del cittadino.
In via generale, quindi, occorre subito affermare che dalla lettura della norma di legge, di stampo marcatamente garantista, si evince il divieto di utilizzazione dei suddetti risultati in procedimenti penali diversi da quelli in cui sono state effettuate le intercettazioni. Tale garanzia però soffre delle eccezioni.
In particolare, i risultati delle intercettazioni possono essere usati in altri procedimenti quando risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, nonché per i gravi reati di criminalità organizzata.
IL RUOLO DELL’AVVOCATO DIFENSORE
Nell’ambito della disciplina inerente le intercettazioni il ruolo del difensore è condensato principalmente nell’art. 268 co. 6 c.p.p..
Una volta concluse le operazioni di intercettazione, infatti, ai difensori delle parti viene dato avviso che hanno la facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni entro il termine fissato dal pubblico ministero, ovvero dopo la chiusura delle indagini.
Dopodiché il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni che vengono indicate dalle parti e non appaiono irrilevanti.
Tutte le altre conversazioni registrate vengono stralciate e il pubblico ministero e i difensori possono assistervi.
Tale disposizione consente alla difesa di individuare e far conseguentemente acquisire eventuali conversazioni a favore del proprio assistito che gli inquirenti hanno tralasciato o ritenuto irrilevanti.
Al tempo stesso le dà anche la possibilità di contestare la rilevanza di determinate intercettazioni che potrebbero nuocere al proprio assistito senza arrecare alcun contributo probatorio in ordine al reato per cui si procede.
Infine, in sede processuale, compito del difensore è far valere l’inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 271 c.p.p.) quando queste siano state disposte ed eseguite fuori dai limiti di legge sopra analizzati.