Indice
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Cosa rischio se mi metto alla guida in stato di ebrezza?
Conseguenze per i neopatentati e per i conducenti di età inferiore ad anni 21
Cosa succede se le forze dell’ordine mi fermano alla guida dopo aver bevuto alcolici?
Posso rifiutarmi di sottopormi all’alcoltest?
Quale autorità è competente in caso di guida in stato di ebrezza?
Il ruolo dell’avvocato difensore e i rimedi esperibili
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COSA RISCHIO SE MI METTO ALLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA?
Porsi alla guida in stato di ebrezza alcolica è una condotta che può portare a conseguenze gravi ed irreparabili.
Nella peggiore delle ipotesi, infatti, si può essere coinvolti in un incidente stradale con esito mortale, nella migliore, invece, si può essere sanzionati financo penalmente.
La norma di riferimento è l’art. 186 C.d.S. che prevede una dettagliata disciplina delle conseguenze legali derivanti dalla guida sotto l’influenza dell’alcol.
In particolare vi sono 3 ipotesi sanzionatorie a seconda del tasso alcolemico riscontrato in sede di controllo da parte dell’autorità, una di tipo amministrativo e due di natura penale (contravvenzionale):
- Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l :
sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 543 a € 2.170;
sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
- Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l:
sanzione penale pecuniaria dell’ammenda da € 800 a € 3.200;
sanzione penale detentiva dell’arresto fino a 6 mesi;
sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
- Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
sanzione penale pecuniaria dell’ammenda da €1.500 a € 6.000;
sanzione penale detentiva dell’arresto da 6 mesi a 1 anno;
sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni;
la sanzione è raddoppiata se veicolo appartiene a persona estranea al reato;
revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio;
confisca del veicolo in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento, salvo appartenga a terzi.
In caso il conducente in stato di ebrezza provochi un incidente stradale le sanzioni suddette sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
Inoltre nel caso in cui il reato sia commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 le ammende soprariportate sono aumentate da un 1/3 alla metà.
Infine ai sensi dell’art. 186, co. 8, C.d.S. con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
CONSEGUENZE PER I NEOPATENTATI E PER I CONDUCENTI DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 21
L’art. 186 bis C.d.S. prevede il divieto assoluto di porsi alla guida dopo aver bevuto bevande alcoliche per alcune tipologie di conducenti che si riportano di seguito:
conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone;
i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose;
i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Orbene in tutti i suddetti casi oltre all’applicazione delle pene previste dalle ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S (vedi supra) aumentate di 1/3 ( l. a)) e da 1/3 alla metà (l. b) – c)) viene sanzionata anche l’ipotesi in cui il tasso alcolemico del conducente sia superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l (sanzione amministrativa pecuniaria da € 168 a € 672).
Infine il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l il conducente non potrà conseguirla fino al ventunesimo anno di età.
COSA SUCCEDE SE LE FORZE DELL’ORDINE MI FERMANO ALLA GUIDA DOPO AVER BEVUTO ALCOLICI?
Può capitare dopo una serata di svago in cui si sono bevuti alcolici di doversi mettere alla guida per tornare a casa. Premesso che tale condotta è sempre sconsigliata, vediamo di seguito quali sono i possibili scenari in caso si venga fermati per un controllo dalle forze dell’ordine.
In primo luogo, occorre segnalare che nel caso in cui il tasso alcolemico risulti inferiore a 0,5 g/l non vi sarà alcuna conseguenza legale in quanto la condotta non configura un illecito, essendo consentita dalla legge.
Al contrario quando il tasso alcolemico risulta superiore a 0,5 g/l si andrà incontro alle conseguenze sanzionatorie analizzate in precedenza.
Le forze dell’ordine per effettuare l’accertamento del tasso alcolemico sul conducente possono utilizzare strumenti portatili come l’etilometro.
In tal caso la persona fermata deve essere preventivamente avvisata, con atto scritto, della possibilità di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto tale adempimento viene ricondotto al genus degli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354 co. 3 c.p.p..
Nel caso in cui l’autorità di polizia procedente non dovesse ottemperare a tale obbligo, l’accertamento effettuato sarebbe affetto da nullità.
Inoltre l’etilometro utilizzato per l’esecuzione dell’alcoltest, affinché l’accertamento possa essere valido ed utilizzabile, deve essere omologato, revisionato, nonché correttamente calibrato.
Proprio per garantire un controllo esterno sul corretto funzionamento dell’etilometro, devono essere riportati nel verbale di accertamento tutti i dati utili all’identificazione dell’apparecchio utilizzato.
Una volta che l’accertamento abbia dato esito positivo gli organi di polizia possono anche accompagnare il trasgressore presso i relativi comandi per effettuare ulteriori accertamenti.
Infine nel caso in cui all’esito dell’accertamento dovesse risultare che il conducente dell’auto guidava in stato di ebrezza, salvo che non sia disposto il sequestro, il veicolo verrà assegnato ad altra persona idonea alla guida (ad esempio un amico del conducente presente in auto al momento del controllo) oppure può essere fatto trasportare fino ad un luogo indicato dall’interessato o ad un’autorimessa a spese del trasgressore.
POSSO RIFIUTARMI DI SOTTOPORMI ALL’ALCOLTEST?
Secondo l’art. 186, co. 7, C.d.S., in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest il conducente è punito con le pene previste per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebrezza (art. 186 co. 2, l. c) C.d.S.) ossia con l’ammenda da €1.500 a € 6.000 e con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, nonché la confisca del veicolo.
QUALE AUTORITA’ E’ COMPETENTE IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBREZZA?
L’ipotesi più lieve di guida in stato di ebrezza ex art. 186, co. 2 l. a) C.d.S., essendo un illecito amministrativo è integralmente di competenza del Prefetto e, in caso di ricorso, del Giudice di Pace.
Per quanto riguarda invece le ipotesi sub b) e sub c), consistendo in illeciti penali seguono per entrambe due procedimenti distinti di competenza di autorità diverse: il primo di natura penale di competenza del tribunale in composizione monocratica, il secondo invece, relativo all’irrogazione delle varie sanzioni accessorie amministrative, come quella della sospensione della patente, di competenza del Prefetto.
IL RUOLO DELL’AVVOCATO DIFENSORE E I RIMEDI ESPERIBILI
Per quanto l’illecito oggetto del presente articolo non sia considerato dall’ordinamento particolarmente grave, le conseguenze legali derivanti dalle condotte sopradescritte possono risultare comunque piuttosto afflittive.
È molto facile, infatti, mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo senza accorgersene, in quanto magari non se ne percepiscono gli effetti, e finire per scoprire solo a seguito dell’alcoltest di aver sforato i limiti previsti dalla legge, con conseguente avvio di un procedimento penale.
In questi casi occorre certamente affidarsi ad un avvocato penalista il quale saprà consigliarvi la strada più opportuna da seguire per uscire nel migliore dei modi da questa spiacevole situazione.
L’ordinamento prevede diverse strade che possono essere intraprese in caso di contestazione del reato di guida in stato di ebrezza ex art. 186 C.d.S., di seguito se ne riporteranno alcune.
La prima strada che si può intraprendere è quella di far valere le nullità verificatesi nel corso degli accertamenti svolti dalle forze di polizia di cui si è avuto modo di trattare più compiutamente nei paragrafi precedenti. Invero, preme segnalare che questa ipotesi è particolarmente rara, ma comunque possibile.
Il più delle volte, invece, capita che gli accertamenti effettuati dagli agenti operanti siano corretti e il tasso alcolemico rilevato nel corpo del conducente sia pacificamente superiore ai limiti di legge.
In questi casi si potranno percorre tre diverse strade:
- Se il tasso alcolemico è leggermente superiore a 0,8 g/l, ad esempio 0,87 g/l, la Cassazione ha più volte ribadito che è possibile qualificare la condotta come particolarmente tenue ed applicare così la causa di esclusione della punibilità pervista dall’art. 131 bisp.. Tale soluzione può essere ricercata anche quando il procedimento penale pende ancora in fase di indagini, così da riuscire ad ottenere un’archiviazione.
- In alternativa, se a seguito di guida in stato di ebrezza non si è verificato un sinistro stradale, ai sensi dell’ 186, co. 9 bis, C.d.S., la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite con i lavori di pubblica utilità ex art. 54 D.lgs. n. 274/2000. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato, dimezza il periodo di sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo.
Il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria può essere chiesto solo una volta.
- Infine, altro rimedio particolarmente efficace, soprattutto nel caso in cui si sia verificato un sinistro stradale, è la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex 168 bis c.p.. In questo caso, scegliendo detta opzione, il procedimento penale viene sospeso a fronte della prestazione, da parte dell’imputato, di lavoro di pubblica utilità per la durata stabilita dal giudice. All’esito del periodo indicato, se il trasgressore ha correttamente prestato il lavoro di pubblica utilità suddetto, il giudice dichiarerà estinto il reato.
Anche la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
Da ultimo si segnala che è in discussione in Senato il D.D.L. n. 1086, già approvato dalla Camera dei Deputati il 27 marzo 2024, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nello specifico il disegno di legge in discussione apporterebbe una modifica all’art. 186 C.d.S. introducendo il c.d. alcolock ossia un dispositivo che consente l’accensione del veicolo solo nel caso in cui il conducente risulti avere un tasso alcolemico pari allo zero e che il trasgressore condannato per i reati di cui al co. 2 avrà l’obbligo di installare sulla propria autovettura.