Indice
Le modifiche all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebrezza)
Il vecchio art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
Come viene raggiunta la prova dell’alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope?
Ci si può rifiutare di sottoporsi agli esami clinici?
Il nuovo art. 187 C.d.S. (guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti)
Il ruolo dell’avvocato difensore
Il 20 novembre 2024 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei Deputati recante: “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.”
Di particolare interesse pratico sono le modifiche che l’intervento legislativo suddetto ha apportato ad alcune fattispecie di reato previste dal Codice della Strada come gli art. 186 e 187 C.d.S., rispettivamente reato di guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( ora guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti).
Si precisa che dette modifiche produrranno effetto solo dopo che sia trascorso il periodo ordinario di vacatio legis (15 giorni) a seguito della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perciò verosimilmente verso la metà del mese di dicembre 2024, inoltre non saranno applicabili ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore in quanto norme assolutamente sfavorevoli.
LE MODIFICHE ALL’ART. 186 C.D.S.(GUIDA IN STATO DI EBREZZA)
L’art. 186 C.d.S., come noto, sanziona penalmente chi si pone alla guida di un autoveicolo in stato di ebrezza alcolica. In questa sede, però, ci si soffermerà solo sulle modifiche apportate dalla recente riforma ed incidenti su questa norma.
Per un analisi più approfondita della suddetta fattispecie di reato si rinvia alla lettura dell’articolo pubblicato sul sito specificamente sul punto, raggiungibile cliccando sul seguente link: https://www.avvocatipenalistiroma.it/le-conseguenze-legali-della-guida-in-stato-di-ebrezza/
Dunque, la principale modifica apportata dal legislatore in tema di guida in stato di ebrezza alcolica riguarda l’obbligo dell’installazione del cosiddetto “Alcolock”, ossia un dispositivo impiantato sul veicolo che ne impedisce l’avviamento e pertanto l’utilizzo in caso rilevi che il tasso alcolemico del guidatore sia superiore allo zero, conformemente alla norma EN 50436, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. (art. 125 co. 3 ter, C.d.S.)
Il successivo comma 3 quater ha quindi previsto che, fuori dai casi disciplinati dall’art. 186 C.d.S., per chi circola in condizioni diverse da quelle stabilite dai codici unionali che impongono l’uso dell’alcolock è prevista la sanziona amministrativa che va da € 158 a € 638 nonché la sospensione della patente da 1 a 6 mesi. Dette sanzioni sono raddoppiate nel caso di manomissione del sistema di alcolock. (art. 125 co. 3 quater, C.d.S.).
Ciò premesso, secondo il nuovo art. 186, co. 9 ter, C.d.S., per il conducente che viene condannato penalmente per il reato di guida in stato di ebrezza è sempre disposto che sulla patente siano annotati i codici unionali 68 e 69, i quali impongono l’installazione dell’alcolock e la possibilità di guidare solo con tasso alcolemico pari allo zero.
Tali restrizioni permangono per un periodo che va dai 2 ai 3 anni decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
Infine l’art. 186, co. 9 quater, C.d.S. prevede due nuove aggravanti delle pene previste per la guida in stato di ebrezza:
- l’aumento di 1/3, nel caso in cui detta violazione sia commessa da soggetto munito di patente recante i codici 68 e 69;
- l’aumento del doppio quando il soggetto agente abbia manomesso l’alcolock.
IL VECCHIO ART. 187 C.D.S. (GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI)
La vecchia formulazione dell’art. 187 C.d.S. prevedeva una fattispecie contravvenzionale che puniva colui che veniva colto alla guida di una qualsiasi mezzo in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In questi casi al conducente si applicavano le seguenti sanzioni penali e amministrative:
- da 6 mesi a 1 anno di arresto;
- da € 1.500 a € 6.000 di ammenda (aumentata da 1/3 alla metà se commesso tra le 00 e le 7.00);
- sospensione della patente da 1 anno a 2 anni;
- revoca della patente per conducenti di camion, recidivi nel triennio o per chi provoca incidenti stradali;
- confisca del veicolo.
La norma ha il chiaro intento di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, sanzionando e scoraggiando soggetti che si pongono alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica ossia in assenza delle piene facoltà intellettive, da cui può derivare una guida spericolata e priva di cautele, in grado di mettere a repentaglio l’incolumità non solo del conducente ma anche di tutti gli altri utenti della strada.
Per questa ragione ai fini della configurazione del reato è essenziale che vi sia un nesso di causalità tra l’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope e lo stato di alterazione psicofisica in cui versa il soggetto agente al momento di porsi alla guida del mezzo.
In altre parole è necessario dimostrare che il conducente mentre si trovava alla guida versava in condizioni psicofisiche alterate in ragione dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il punto è stato ribadito più volte dai giudici di legittimità secondo i quali: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione).” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 15078/2020).
COME VIENE RAGGIUNTA LA PROVA DELL’ALTERAZIONE PSICOFISICA DOVUTA AD ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE?
Sul punto l’art. 187 C.d.S. prevede che, preliminarmente, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione del conducente ad analisi cliniche più approfondite, gli organi di Polizia possono sottoporre lo stesso ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (Narcotest).
A seguito di questi accertamenti, laddove forniscano esito positivo, le forze di Polizia possono sottoporre, anche coattivamente, il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa o fluido del cavo orale (saliva) ovvero di liquidi biologici (urine) prelevati a cura di personale sanitario.
Detti accertamenti però, in caso di positività, non sono per ciò solo idonei a determinare la prova dello stato di alterazione psico-fisica.
Con riferimento alla marjuna infatti, il cui effetto stordente dura circa da 1 a 3 ore, il THC rimane comunque tracciabile per circa 10 ore nella saliva, per circa 15 giorni nel sangue, per circa 30 giorni nelle urine e per circa 90 giorni nel capello.
Pertanto unitamente alla positività riscontrata occorre accertarsi dello stato di alterazione. Tale accertamento può avvenire anche attraverso testimonianze o evidenze di particolari condizioni fisiche, tipiche dell’assunzione di un dato stupefacente, o rilevazione del tipico odore nel caso di cannabinoidi o dell’hashish. (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 41376/2018).
CI SI PUO’ RIFIUTARE DI SOTTOPORSI AGLI ESAMI CLINICI?
Come per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica anche per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non è possibile sottrarsi o rifiutarsi di sottoporsi agli esami clinici volti all’accertamento dell’assunzione della sostanza drogante.
In caso di rifiuto infatti l’art. 187 co.8 C.d.S. prevede la pena che va da € 1.500 a € 6.000 di ammenda e da 6 mesi ad 1 anno di arresto.
IL NUOVO ART. 187 C.D.S. (GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI)
La modifica di maggior rilievo riguarda lo stato di alterazione psicofisica, non più richiesto ai fini dell’integrazione del reato.
Ciò significa che la fattispecie di cui all’art. 187 C.d.S. può considerarsi integrata per il solo fatto di aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in un momento risalente nel tempo, ed essersi posti alla guida, pur non versando in stato di alterazione psico-fisica.
Tale modifica è stata aspramente criticata da più parti, che ne dichiarano l’irragionevolezza. Ed infatti se il bene giuridico tutelato dalla norma, originariamente, era da considerarsi la sicurezza della circolazione stradale, a seguito della riforma sembra che lo stesso non sia più preso in considerazione.
La ratio dell’intervento, infatti, pare sia piuttosto quella di colpire il traffico di sostanze stupefacenti e la loro assunzione ed in particolare condotte di uso personale che altrimenti non costituirebbero neppure reato.
IL RUOLO DELL’AVVOCATO DIFENSORE
In caso di procedimento penale per violazione dell’art. 187 C.d.S., l’assistenza da parte dell’avvocato difensore si può esplicare su tre piani.
In primo luogo l’avvocato, nell’immediatezza dei fatti può fornire consigli utili, mutuabili sui casi concreti, per affrontare con la calma necessaria le fasi iniziali del procedimento (controlli clinici, sequestro del veicolo, ritiro della patente).
In secondo luogo l’avvocato fornisce assistenza sul piano del procedimento amministrativo in relazione al recupero della patente ritirata e sospesa nonché allo svolgimento della visita medica ex art. 199 C.d.S. disposta su ordine del Prefetto.
In terzo luogo l’avvocato difensore, fornisce assistenza in relazione al procedimento penale avviato presso Tribunale monocratico competente per territorio, suggerendo le migliori strategie difensive a seconda del caso concreto.